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SATUTO ASSOCIAZIONE
NOTE LEGALI E INFORMATIVA PRIVACY

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NOTE LEGALI ORGANIZZAZIONE
Rotary Club Merano- Distretto 2060

via Manzoni 1 - 39012 Merano

C.F.: 91009930214

STATUTO ROTARY CLUB

Art. 1 – Definizioni
I termini indicati nel presente statuto hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:
1. Consiglio:  il consiglio direttivo del club.
2. Regolamento:  il regolamento del club.
3. Consigliere:  un membro del consiglio direttivo.
4. Socio:   un socio attivo del club.
5. RI:    il Rotary International.
6. Anno:  l’anno rotariano che inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 2 – Nome
Il nome di questa Associazione, membro del Rotary International, è quella riportata in ‘NOTE LEGALI ORGANIZZAZIONE' all'inizio del seguente documento.

Art. 3 – Limiti territoriali
I limiti territoriali del club sono quelli riportati nel Regolamento, documento riservato ai soli Soci.

Art. 4 – Finalità
La finalità del club è di perseguire lo Scopo del Rotary, realizzando servizi utili e di successo, perseguendo le cinque Vie di azione, rafforzando il proprio effettivo, sostenendo la fondazione Rotary, e formando dei dirigenti anche al servizio del Rotary di livello superiore al club.

Art. 5 – Scopo del Rotary
Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;
Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;
Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire;
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 – Cinque Vie d’azione
Le Cinque Vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.
1. L’Azione interna, prima delle quattro vie, riguarda le attività che deve intraprendere ciascun socio all’interno di questo club per assicurarne il buon funzionamento.
2. L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary, mettendo a disposizione la propria professionalità.
3. L’Azione di interesse pubblico, terza Via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
4. L’Azione internazionale, quarta Via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
5. L’Azione per i giovani, quinta Via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 – Principi etici del Socio Rotariano
L’affiliazione al Club, come di seguito definita, comporta la piena accettazione e condivisione da parte dei soci del Club, del Codice Deontologico del Rotary, così come definito nel manuale di procedura dal RI.
Ogni Socio del Club è pertanto impegnato alla condivisione e rispetto dei valori e dei comportamenti ivi definiti.

Art. 8 – Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l’assiduità
Il regolamento può includere norme e requisiti non in conformità con l’art. 9, comma 1, e art. 13, comma 4 di questo Statuto. Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme e requisiti di tali sezioni di questo Statuto.
Il club è comunque tenuto a riunirsi tassativamente almeno due volte al mese, salvo il mese di agosto.

Art. 9 – Riunioni
1. Riunioni ordinarie.
(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento. (b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un’altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure può spostarla a  un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.
2. Assemblea annuale. Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.
3. Riunioni del consiglio direttivo. Il verbale deve essere redatto per tutte le riunioni e deve essere disponibile per i soci entro 30 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 10 – Compagine dei soci
1. Requisiti generali. Il club è composto da persone adulte e rispettabili con buona reputazione professionale e dotate di integrità morale.
2. Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio onorario.
3. Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.
4. Doppia affiliazione. La doppia affiliazione – a due club rotariani, a un club rotariano e a uno rotaractiano, o come socio attivo e onorario di uno stesso club – non è consentita.
5. Soci onorari.
(a) Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali rotariani. Tali persone possono essere soci onorari di più di un club.
(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere invitati da un Rotariano.
6. Titolari di cariche pubbliche. Coloro che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo, non potranno essere ammessi al Club, con la categoria professionale relativa a tale carica. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello. I Soci che vengono eletti o nominati a ricoprire cariche pubbliche per un periodo specifico di tempo potranno mantenere la classificazione in essere per tutta la durata delle cariche.
7. Impiego presso il Rotary International. Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

Art. 11 – Categorie professionali
1. Provvedimenti generali.
(a) Attività principale. Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio nella comunità. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte.
(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.
2. Restrizioni. Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da un numero di soci della medesima categoria superiore al 15% dei soci attivi del Club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex socio o di un ex borsista della Fondazione Rotary, secondo la definizione approvata dal Consiglio centrale del RI, non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Il socio che cambi categoria può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.
Il Consiglio direttivo potrà richiedere la deroga a tutte le restrizioni di cui sopra, a fronte di comprovate esigenze volte a tutelare il Club e le proprie attività di servizio.

Art. 12 – Assiduità
1. Provvedimenti generali. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:
(a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio;
(1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio;
(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract, di un club o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario (RCC)  anche se provvisorio;
(3) partecipa a un congresso del RI, al Consiglio di Legislazione, a un’assemblea internazionale, a un Istituto rotariano indetto per i dirigenti in carica, gli ex dirigenti e i dirigenti entranti del RI o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale del RI o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale; a un congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale, a un’assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata;
(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;
(5) partecipa a un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
(6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui sia stato assegnato;
(7) partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.
Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili al fine di permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all’estero.
(b) Se al momento della riunione, il socio si trova:
(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate al comma (a) (3) di questa sezione;
(2) in servizio come dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
(3) in servizio come rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;
(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza;
(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.
2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.
3. Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata se:
(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di 12 mesi, salvo casi di malattia o gravi impedimenti familiari, dove il consiglio può prorogare per ulteriori 12 mesi;
(b) gli anni di affiliazione a uno o più club siano superiori ai 20 anni e  sommati  all’età anagrafica, equivalgano a un minimo di 85 anni avendo il socio comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.
4. Assenze dei dirigenti del RI. L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.
5. Registri delle presenze. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 3 (a) del presente articolo non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato ai commi 3 (b) e 4 del presente articolo frequenta una riunione di club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club.

Art. 13 – Consiglieri, dirigenti e commissioni
1. Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.
2. Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.
3. Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l’appello al club.
Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 15, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell’appello sia stata comunicata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
4. Dirigenti. I dirigenti del club fanno parte del consiglio direttivo e sono: il presidente, il presidente eletto, il past presidente, il vicepresidente (se diverso dal presidente eletto), il segretario, il tesoriere ed il prefetto.
5. Elezione dei dirigenti.
(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1º luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
(b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica. Il presidente designato assume l’incarico di presidente eletto il 1º luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1º luglio e dura un anno oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore.
(c) Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il presidente eletto deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente eletto deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente eletto non può essere presidente del club.
In questo caso, l’attuale presidente rimane in carica sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.
6. Commissioni. Il club dovrà avere le seguenti commissioni:
- Amministrazione del club;
- Effettivo;
- Immagine pubblica;
- Fondazione Rotary;
- Progetti di servizio.
Se necessario, si potranno nominare ulteriori commissioni.

Art. 14 – Quote sociali
Ogni socio è tenuto a pagare una quota sociale annua, come stabilito dal regolamento.

Art. 15 – Durata dell’affiliazione
1. Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
2. Cessazione automatica.
(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:
(1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;
(2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti al comma (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova
(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
3. Cessazione per morosità.
(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.
(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (Art. 11, comma 2).
4. Cessazione per assenza abituale.
(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club in ciascun semestre (fanno eccezione gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale, che sono esonerati dall’obbligo di frequenza) e si impegni in attività o eventi promossi dal club.
I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.
(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 12, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
5. Cessazione per altri motivi.
(a) Giusta Causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’Art. 8, comma 1 e nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano a mantenere i soci del Rotary club.
(b) Preavviso. Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo
noto del socio.
(c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall’esito dell’appello, il numero di soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.
6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.
(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 19.
(b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
(c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 19.
(d) Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.
(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.
(f) Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).
7. Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
8. Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
9. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club.
10. Sospensione dal club.
Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:
(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;
(b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;
(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione;
(d) sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;
il consiglio può, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il consiglio stesso ritenga necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza e per un periodo non superiore ai 90 giorni. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni. Entro il termine del periodo di sospensione, e comunque entro i 30 giorni dal termine, il consiglio deve procedere con la revoca dell’affiliazione, oppure reintegrare il Rotariano sospeso al suo stato regolare.
Il socio sospeso può presentare appello, o ricorrere alla mediazione o all’arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 di questo articolo.

Art. 16 – Affari locali, nazionali e internazionali
1. Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
2. Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i difetti di tali candidati.
3. Apoliticità.
(a) Comunicati e giudizi. Il club non può adottare né diffondere comunicati o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.
4. Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione a livello locale e globale.

Art. 17 – Riviste rotariane
1. Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo secondo quanto previsto dal regolamento del RI, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale per l’intera durata dell’affiliazione. L’abbonamento va pagato secondo quanto previsto dal regolamento e con i tempi e modi stabiliti dal Consiglio direttivo.
2. Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dal
Consiglio centrale.

Art. 18 – Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento
Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione, e l’impegno a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Art. 19 – Arbitrato e mediazione
1. Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta inoltrata al segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio arbitrale.
2. Data. Il consiglio direttivo del Club di appartenenza, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre 21 giorni dalla richiesta.
3. Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.
(a) Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene
chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.
(b) Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all’arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary club.
5. Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.
6. Foro competente: la competenza a dirimere ogni e qualsivoglia vertenza dovesse insorgere tra i soci del Club, rimane in capo al Foro della città di appartenenza con conseguente esclusione di ogni altro Foro.

Art. 20 – Regolamento
Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 21 – Interpretazione
L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 22 – Emendamenti
1. Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l’emendamento del medesimo.
2. Emendamento degli articoli 2 e 3. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club alla quale sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale emendamento venga approvato dal Consiglio centrale del RI.
L’emendamento entra in vigore solo dopo tale approvazione.
Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

NOTE LEGALI E INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa (ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che titolare del trattamento dei dati è ROTARY CLUB identificato nelle 'NOTE LEGALI ORGANIZZAZIONE' all'inizio del documento. Il ROTARY CLUB in conformità all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, desidera informarla che i Suoi dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza e La informa che:

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MODALITA’ del CONFERIMENTO
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO
-raccogliere dati personali ed informazioni del Management Aziendale e dell’Utente, con l’esplicita esclusione di dati sensibili (ad esempio l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e di dati giudiziari;
- inviare materiale pubblicitario e Informativo;
- effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive;
- compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi;
- elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente comunicare le stesse a terze parti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Art. 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196).

Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
c. i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

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CONSENSO
Procedendo a fornire i dati per le finalità suddette, consapevole che in mancanza del Suo consenso la raccolta dati non potrà avere luogo, Lei garantisce la veridicità e la conformità alla normativa vigente dei dati forniti e presta il Suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti da parte di ROTARY CLUB. 

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